Art. 2
In vigore dal 4 mag 1948
Al pagamento delle somme da liquidare a favore dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito per i buoni con scadenza non inferiore a sei mesi acquistati presso le Sezioni di tesoreria, sarà provveduto con mandati emessi a favore dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia in base a prospetti riassuntivi dei versamenti effettuati dai predetti enti presso le Sezioni medesime per l'acquisto del buoni, restando la Banca d'Italia incaricata di corrispondere a ciascuno dei predetti enti la quota loro spettante.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;362#art-2