Art. 5

In vigore dal 20 giu 1948
Le domande di ammissione ai concorsi verranno esaminate da Commissioni, costituite presso gli organi periferici e presso i servizi e gli uffici autonomi dell'Amministrazione centrale, le quali, accertato per ciascun aspirante il possesso dei titoli e requisiti richiesti, compileranno elenchi motivati degli ammessi e degli esclusi e li trasmetteranno alle due Commissioni centrali che saranno costituite presso l'Amministrazione postale telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Queste, dopo aver proceduto, anche di ufficio, alla revisione e rettifica degli elenchi, formeranno le graduatorie degli idonei. Gli aspiranti esclusi dalla graduatoria del concorso potranno ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione centrale. Le Commissioni saranno nominate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e saranno costituite, quelle periferiche da tre funzionari e quelle centrali da sette funzionari dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, uno dei quali con funzioni di presidente. Le Commissioni centrali potranno dividersi in sottocommissioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;592#art-5

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