Art. 1

In vigore dal 4 lug 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportati dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelle per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: . Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, n. 4 concorsi interni, per la sistemazione, nei ruoli di 2a e 3a categoria e categorie assimilate, del personale maschile e femminile non di ruolo, anche subalterno (avventizi, diurnisti, cottimisti, portalettere rurali dei servizi di recapito urbanizzati, salariati temporanei, apprendisti allievi meccanici, apprendisti allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti), comunque assunti, attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale e telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;592#art-1

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