Art. 3
In vigore dal 20 giu 1948
Per la, sistemazione nei ruoli di 3ª categoria e assimilati saranno indetti:
1) un concorso per titoli riservato al personale non di ruolo assunto come subalterno sino al 1 luglio 1943 che abbia tre anni di effettivo servizio, nonché a quello assunto anche posteriormente, con non meno di sei mesi di effettivo servizio e che sia munito del titolo di studio di cui alla lettera c) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e infine al personale non di ruolo, in possesso delle qualifiche di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, assunto con mansioni di personale subalterno e che abbia almeno un anno di effettivo servizio;
2) un concorso per titoli, riservato al rimanente personale subalterno non di ruolo che abbia almeno un anno di effettivo servizio, a meno che non sia in possesso delle qualifiche di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e ai salariati temporanei addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, alle stazioni radiotelegrafiche e al servizio automezzi, nominati tali nella prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753.
I periodi di servizio previsti in questo e nel precedente articolo si intendono alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;592#art-3