Art. 6

In vigore dal 9 mag 1948
Il Comitato ha tutti i poteri, senza esclusione di sorta, per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Gestione. In particolare il Comitato adotta decisioni: a) sui programmi di massima interessanti l'attività della Gestione; b) sul bilancio della Gestione che predispone ed approva; c) sulle tariffe dei noleggi e dei trasporti di merci e persone effettuati dalla Gestione; d) sulla istituzione, trasformazione e soppressione degli impianti periferici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;321#art-6

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