Art. 6
In vigore dal 9 mag 1948
Il Comitato ha tutti i poteri, senza esclusione di sorta, per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Gestione.
In particolare il Comitato adotta decisioni:
a) sui programmi di massima interessanti l'attività della Gestione;
b) sul bilancio della Gestione che predispone ed approva;
c) sulle tariffe dei noleggi e dei trasporti di merci e persone effettuati dalla Gestione;
d) sulla istituzione, trasformazione e soppressione degli impianti periferici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;321#art-6