Art. 2
In vigore dal 9 mag 1948
È compito dell'Azienda gestire con le attuali finalità il parco automobilistico, costituito in Centri autocarri, a suo tempo ceduto dalla Amministrazione alleata allo Stato italiano, i relativi magazzini, impianti od officine e tutti gli altri automezzi e materiale di origine estera ed italiana comunque acquisiti dalla Azienda stessa, assicurandone la manutenzione e la conservazione per l'effettuazione di trasporti di pubblica utilità e per conto di privati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;321#art-2