Art. 5

In vigore dal 9 mag 1948
L'Azienda è amministrata da un Comitato composto dai seguenti membri: a) il presidente dell'Azienda; b) il vice presidente dell'Azienda; c) due funzionari in rappresentanza del Ministero dei trasporti, uno dei quali dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed uno della Direzione generale delle ferrovie dello Stato; d) due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro; e) un funzionario in rappresentanza del Ministero dell'interno; f) un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze; g) il direttore centrale dell'Azienda. I membri del Comitato vengono nominati con decreto del Ministro per i trasporti su designazione delle rispettive Amministrazioni. Un funzionario del Ministero dei trasporti disimpegna le mansioni di segretario del Comitato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;321#art-5

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