Art. 3
In vigore dal 2 set 1950
I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente a rimasti nel Corpo in qualità di trattenuti sono collocati a riposo, a partire dal 1 dicembre 1949, al compimento dei limiti di età stabiliti dal precedente , per i pari grado del servizio permanente.
Potranno tuttavia essere collocati a riposo in qualsiasi momento, prima del raggiungimento dei limiti di età di cui al precedente comma, i sottufficiali e militari di truppa che siano riconosciuti non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio da apposite Commissioni legionali composte dal comandante di legione o di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano scelti dallo stesso comandante di legione.
Contro le decisioni delle Commissioni predette gli interessati possono proporre ricorso al Comando generale del Corpo. I sottufficiali e militari che successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, siano stati congedati per aver compiuto il quinquennio nella posizione di trattenuti senza peraltro aver raggiunto i limiti di età fissati dall' della presente legge potranno, a domanda e previo giudizio favorevole della Commissione di cui al secondo comma del presente articolo, essere riassunti alle armi con decorrenza, agli effetti amministrativi, dal giorno della riassunzione ed essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.
Per il personale trattenuto o riassunto ai sensi del presente articolo, restano ferme le disposizioni dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;307#art-3