Art. 3 ter

In vigore dal 2 set 1950
Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dal precedente , ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dal precedente , è considerato utile ai fini della pensione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;307#art-3-ter

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