Art. 1
In vigore dal 23 feb 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio del Ministro con deliberazione del 4 marzo 1948;
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I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48 anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso.
Le disposizioni del precedente comma sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottoufficiali e militari di truppa del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.
Note all'articolo
- La L. 18 gennaio 1952, n. 40 ha disposto (con l'art. 18) che "In deroga all'art. 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori che hanno conseguito la nomina alle cariche speciali sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di eta'".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-02;307#art-1