Art. 3

In vigore dal 6 mag 1948
È ripristinata, con validità al 31 dicembre 1948 ed alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo e popeline", rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti; oppure lisci con armatura di semplice tela o di raso ed operati per effetto di ratieres o di jacquard, per essere rifiniti (regio decreto-legge 22 gennaio 1921, n. 66, ultima proroga, legge 10 dicembre 1942, n. 1552).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;374#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni. — Testo vigente | Portale Normativo