Art. 2

In vigore dal 6 mag 1948
Sono ripristinate, con variazioni aggiunte e modificazioni, le concessioni di importazione temporanea, già accordate, modificate o prorogate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;374#art-2

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