Art. 2
2 / 4In vigore dal 6 mag 1948
Sono ripristinate, con variazioni aggiunte e modificazioni, le
concessioni di importazione temporanea, già accordate, modificate o prorogate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;374#art-2