Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 6 mag 1948
È ripristinata, con validità al 31 dicembre 1948 ed alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea esportazione di tessuti di cotone tipo e popeline", rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti; oppure lisci con armatura di semplice tela o di raso ed operati per effetto di ratieres o di jacquard, per essere rifiniti (regio decreto-legge 22 gennaio 1921, n. 66, ultima proroga, legge 10 dicembre 1942, n. 1552).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;374#art-3