Art. 6

In vigore dal 16 giu 1948
In materia di contributi il commissario ha facoltà: a) di disporre, tenuto conto delle pattuizioni intervenute e della situazione successivamente determinatasi, l'annullamento, il recupero o l'abbuono totale e parziale dei contributi concessi dalle Amministrazioni statali per costruzione, potenziamento, ampliamento, accentramento, decentramento o altro spostamento di impianti o di attrezzature in relazione ai contratti di guerra; b) di stabilire le modalità di recupero, concedendo eventualmente rateizzazioni anche senza interessi per un periodo non superiore al quinquennio con decorrenza dalla data della liquidazione. Non si fa luogo al recupero di contributi investiti conformemente alle condizioni contrattuali, quando gli impianti o le attrezzature siano stati distrutti da azioni di guerra. Nel caso di parziali distruzioni per azioni di guerra, non si fa luogo al recupero limitatamente alla parte riferibile agli impianti o alle attrezzature distrutte. In questo caso il commissario denuncia l'entità dei contributi non recuperati all'Amministrazione finanziaria che ne imputa il corrispondente importo all'eventuale risarcimento dei danni di guerra. Il commissario può autorizzare la ditta a liberarsi dall'obbligo di restituire i contributi mediante la cessione, a favore dello Stato, di impianti o macchinari allestiti o acquistati con il suo concorso finanziario per valore pari a quello dei contributi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-6

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