Art. 1

In vigore dal 10 nov 1981
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa (Esercito - Marina - Aeronautica), per l'industria ed il commercio, per le finanze e per i lavori pubblici; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948; . È istituito presso il Ministero del tesoro un Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra non ancora definiti all'entrata in vigore del presente decreto e per il recupero dei contributi concessi dalle Amministrazioni statali per costruzione, potenziamento, miglioramento, decentramento o altro spostamento di impianti o di attrezzature in relazione ai contratti di guerra. Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Note all'articolo

  • La L. 22 ottobre 1981, n. 593 ha disposto (con l'art. 18) che "Sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ed il comitato, istituiti, rispettivamente, con gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo