Art. 7

In vigore dal 16 giu 1948
Nella esplicazione dei poteri conferitigli ai sensi degli il commissario si ispira a criteri di equità in relazione a tutti gli elementi e situazioni di fatto e di diritto che ritiene opportuno valutare caso per caso. Gli eventuali accordi già intervenuti e non ancora approvati o che vengano conclusi dopo la entrata in vigore del presente decreto per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra sono sottoposti alle determinazioni del commissario che provvede con i poteri attribuitigli dal presente decreto. Il commissario può tenere conto degli atti amministrativi compiuti dal sedicente governo della Repubblica sociale italiana e di cui agli del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, riferentisi ai contratti sottoposti al suo esame, oppure dichiararne la invalidità, a norma del decreto stesso, senza l'osservanza dei termini stabiliti dalle successive proroghe a detto decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-7

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