Art. 15

In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1947-48, la assegnazione di L. 1.000.000.000 da erogarsi per il servizio delle polizze ai combattenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;195#art-15

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