Art. 13
In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione delle Ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1947-48, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario inscrivere nei rispettivi capitoli numeri 389 e 390 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;195#art-13