Art. 14
In vigore dal 15 apr 1948
Per le spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra, è autorizzata da parte del Tesoro, a favore delle Ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la concessione di sovvenzioni straordinarie nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere nei rispettivi capitoli numeri 391, 392, 393 e 394 dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata, nei limiti dei fondi di cui sopra, ad acquistare fabbricati in sostituzione di quelli distrutti per eventi bellici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;195#art-14