Art. 3
In vigore dal 27 mag 1948
Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti di cui all' del presente decreto, si applicano le disposizioni degli del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.
Per i lavori di completamento di fabbricati di proprietà degli Enti di cui all', lettera c), del presente decreto, si applicano le disposizioni dell' del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, modificato dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 dicembre 1946, n. 617, e quelle dell' dello stesso decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-24;520#art-3