Art. 2
In vigore dal 27 mag 1948
A carico della somma autorizzata in base al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni:
a) per il completamento di lavori autorizzati dal Governo Militare Alleato e per la nuova costruzione di opere pubbliche di carattere straordinario;
b) per l'esecuzione di lavori in dipendenza di danni di guerra;
c) per l'esecuzione di lavori di completamento e di nuova costruzione di fabbricati di proprietà dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari;
d) per la costruzione di fabbricati a carattere popolare nei Comuni indicati negli elenchi di cui al terzo comma dell'art. 49 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, ovvero in quelli nei quali si è verificato, per effetto di contingenze di guerra, un eccezionale aumento di popolazione stabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-24;520#art-2