Art. 1

In vigore dal 27 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: . È autorizzata la spesa di L. 1.750.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito nelle province di Udine e Gorizia, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-24;520#art-1

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