Art. 5
In vigore dal 8 mag 1948
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà al versamento anticipato all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei fondi necessari per la esecuzione del presente decreto, nei limiti della somma di L. 1900 milioni, salvo conguaglio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - FANFANI - DEL VECCHIO - EINAUDI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 175. - FRASCA
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