Art. 1

In vigore dal 8 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro, per il bilancio e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: . Ai titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale sino al 31 marzo 1948, è concesso, in via, straordinaria per il secondo trimestre 1948, un assegno da corrispondersi unitamente alla rata di pensione relative, al mese di maggio 1948.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;305#art-1

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