Art. 4

In vigore dal 8 mag 1948
L'onere derivante dalla esecuzione del presente decreto farà carico ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1947-1948 e ad esso si farà fronte mediante storno dei fondi disponibili iscritti al capitolo 59 del predetto stato di previsione, relativo alla spesa per la integrazione a carico dello Stato concessa per le pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché delle forme di previdenza sostitutive della stessa, di cui al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 375. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;305#art-4

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