Art. 2

In vigore dal 29 apr 1948
A decorrere dal 1 gennaio 1949 cessano di avere efficacia tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento di promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 19 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 92. - VENTURA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;248#art-2

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Art. 2 Proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo