Art. 1

In vigore dal 29 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: . Le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B ed undecimo di gruppo C nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni, dello Stato, sono conferite, sino al 31 dicembre 1948, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27. Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non era applicabile l'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;248#art-1

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