Art. 1
1 / 2In vigore dal 29 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
.
Le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B ed undecimo di gruppo C nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni, dello Stato, sono conferite, sino al 31 dicembre 1948, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.
Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non era applicabile l'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;248#art-1