Art. 2
2 / 2In vigore dal 29 apr 1948
A decorrere dal 1 gennaio 1949 cessano di avere efficacia tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento di promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 19 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 92. - VENTURA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;248#art-2