Art. 4
In vigore dal 13 apr 1948
La Commissione ha un segretario scelto tra i suoi membri ed un ufficio di segreteria costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
All'ufficio di segreteria possono essere addetti dipendenti civili e militari, dello Stato distaccati dalle rispettive Amministrazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;241#art-4