Art. 2
In vigore dal 13 apr 1948
Coloro che, trovandosi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, siano caduti nella guerra di liberazione sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai militari caduti in combattimento.
Coloro che, trovandosi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, siano restati mutilati od invalidi sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai mutilati ed agli invalidi di guerra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;241#art-2