Art. 3

In vigore dal 13 apr 1948
Per l'accertamento delle condizioni previste nei precedenti articoli è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione composta: di un presidente scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri; di tre ufficiali in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a quello di tenente colonnello o corrispondente, appartenenti, rispettivamente, all'Esercito, alla Marina militare ed all'Aeronautica e designati dal Ministro per la difesa; di due rappresentanti, di ciascuna delle seguenti formazioni non regolari: "Maiella", "Modena", "Patrioti Apuani", "Pippo", "Ravenna", "Tigre". La Commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la difesa. Ai lavori della Commissione partecipano, di volta in volta, rappresentanti delle sole formazioni da prendere in esame per l'accertamento delle condizioni previste nei precedenti articoli. Qualora l'accertamento di dette condizioni riguardi persone aventi una delle qualifiche indicate nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518, ai lavori della Commissione può essere invitato a partecipare, con voto consultivo, un rappresentate dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;241#art-3

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Art. 3 Equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari. — Testo vigente | Portale Normativo