Art. 3

In vigore dal 1 apr 1948
Con decreto del Ministro per i trasporti, da emanare ai sensi dell' del regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1928, n. 597, l'organico del personale del ramo esecutivo delle Ferrovie dello Stato verrà ridotto, nei gradi e nelle qualifiche laddove è possibile, di un numero di posti complessivamente corrispondente all'aumento dell'organico del personale degli uffici previsto dal precedente .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;178#art-3

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