Art. 2

In vigore dal 21 dic 1955
A cominciare dal 1 gennaio 1951 e per la durata di un quinquennio verrà effettuato il graduale riassorbimento delle unita di cui al precedente , in modo che l'eccedenza, rispetto alla pianta, di cui all'allegato 1 al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, venga totalmente eliminata non oltre il 31 dicembre 1955.

Note all'articolo

  • La L. 9 novembre 1055, n. 1119 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " Il termine per il totale riassorbimento delle unita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, previsto al 31 dicembre 1955 dall'art. 2 dello stesso decreto, e' prorogato al 31 dicembre 1958."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;178#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del personale di gruppo A degli uffici delle Ferrovie dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo