Art. 1
In vigore dal 1 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della, Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
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In eccedenza al contingente fissato dall'allegato n. 1 al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, i posti di pianta per il personale di gruppo A degli uffici delle ferrovie dello Stato, vengono, in via transitoria, aumentati delle quantità risultanti dall'unita tabella firmata, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per i trasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;178#art-1