Art. 1
In vigore dal 23 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio, coi Ministri per gli affari esteri, per il commercio con l'estero, per l'industria, e commercio e per la marina mercantile;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
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L'importo massimo complessivo della garanzia statale fissato all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 987, è elevato a dollari U.S.A. 32.970.053 o equivalente in altre valute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-13;303#art-1