Art. 2
In vigore dal 23 apr 1948
Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il commercio con l'estero, è autorizzato a concedere, non oltre l'esercizio 1949-50, ed entro il limite stabilito al precedente , la garanzia dello Stato anche direttamente ai committenti esteri, a fronte degli anticipi da questi corrisposti a cantieri navali italiani, quando l'esecuzione delle commesse presenti un interesse evidente per l'economia nazionale, e siano soddisfatte le condizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 987.
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