Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio, coi Ministri per gli affari esteri, per il commercio con l'estero, per l'industria, e commercio e per la marina mercantile; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: . L'importo massimo complessivo della garanzia statale fissato all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 987, è elevato a dollari U.S.A. 32.970.053 o equivalente in altre valute.
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