Art. 6
In vigore dal 27 apr 1948
In luogo del pagamento con postagiro quindicinale, previsto dall'art. 12 del decreto Ministeriale 16 maggio 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1942, n. 469, emanato in base a delega contenuta nell'ultimo comma dell'art. 20 del regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, gli agenti di cambio e le aziende di credito, che ne facciano domanda, possono essere autorizzati dalle competenti Intendenze di finanza ad eseguire il pagamento della sovrimposta di negoziazione con postagiro mensile.
La stessa autorizzazione può essere concessa ai banchieri ed ai commissionari di borsa che siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B e C non inferiore a L. 200.000.
Il pagamento della sovrimposta riscossa in ciascun mese deve essere eseguito, nel caso previsto dai precedenti commi, entro il giorno 5 del mese successivo e, se questo è festivo, nel giorno immediatamente successivo, con l'osservanza delle norme contenute nel citato decreto Ministeriale 16 maggio 1942.
Storico versioni
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