Art. 5

Sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari.

In vigore dal 27 apr 1948
La sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari di cui all'art. 17 del testo unico approvato col regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, ripristinata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154, non si applica fino al 31 dicembre 1948: a) alla cessione dei diritti di opzione di cui al secondo comma del citato art. 17 ed alle lettere a) e b) del primo comma dell' del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738; b) alle assegnazioni di opzione, che hanno luogo nel caso di fusione e di concentrazione di società da parte della società incorporante ai propri azionisti di azioni della società da incorporare, contemplate dall' del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;326#art-5

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