Art. 2

In vigore dal 27 apr 1948
La Commissione per la valutazione dei titoli istituita dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, è costituita: a) da un presidente e da un vice presidente, scelti fra i magistrati di grado non inferiore al sesto designati dal Primo presidente della Corte di appello; b) da tre membri effettivi scelti fra i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, in attività di servizio o a riposo di grado non inferiore al settimo; c) da due membri effettivi scelti tra gli agenti di cambio facenti parte dello stesso Comitato direttivo degli agenti di cambio, o in mancanza tra funzionari direttivi dei locali istituti di credito ed aziende di credito designati dal locale Comitato direttivo degli agenti di cambio o dalla Commissione per il listino di borsa e, nelle città di Bari e di Palermo, dalla locale Camera, di commercio; d) da un membro effettivo designato dall'Associazione fra le società italiane per azioni; e) da un corrispondente numero di membri supplenti scelti nelle proporzioni e nei modi indicati sotto le lettere b), c) e d). Spetta alla Direzione generale del Tesoro di designare il funzionario incaricato di rappresentarla, con voto consultivo, avanti ciascuna Commissione per la valutazione dei titoli, ai sensi del quinto comma del citato del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173. I diritti per la valutazione dei titoli di cui al penultimo comma dell' del citato decreto sono ridotti ad un quinto, qualora sia stata presentata la relazione estimativa di cui all' del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;326#art-2

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