Art. 5
In vigore dal 18 mag 1948
Ai rappresentanti del Ministero che a norma dell'art. 144 del regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, presiedono agli esami di abilitazione presso le scuole enti legalmente riconosciuti di cui alla lettera c) dell'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, spetta la corresponsione di compensi e propine nella stessa misura prevista dall' del presente decreto, nonché la corresponsione di eventuali diarie ed indennità contemplate dalle leggi in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;359#art-5