Art. 2
In vigore dal 18 mag 1948
Ai membri delle Commissioni di esami di ammissione e promozione presso le scuole magistrali di cui al precedente articolo spettano l'indennità di L. 80 (ottanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione agli esami e la propina di L. 10 (dieci) per ogni alunno esaminato.
Qualora i componenti le suddette Commissioni partecipino nello stesso giorno agli esami di abilitazione e di ammissione, i compensi giornalieri Sopra previsti non sono cumulabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;359#art-2