Art. 3

In vigore dal 18 mag 1948
Al personale di segreteria, per il servizio connesso con lo svolgimento delle operazioni di esami è dovuto un compenso di L. 15 (quindici) per ogni alunno iscritto agli esami.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;359#art-3

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