Art. 3

In vigore dal 18 mag 1948
Al Comitato preparatorio per l'organizzazione internazionale dei profughi, nell'adempimento delle sue finalità si applicano le tariffe telefoniche vigenti per gli uffici dell'Amministrazione dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;468#art-3

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