Art. 2
In vigore dal 18 mag 1948
All'attuazione di quanto previsto nella lettera a) dell' dell'Accordo provvede l'Amministrazione per gli aiuti internazionali, la quale, a tal fine, può avvalersi, ove il Comitato misto previsto nell'art. 7 dell'Accordo ne riconosca la necessità, della speciale facoltà ad essa accordata dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5.
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