Art. 3
3 / 4In vigore dal 18 mag 1948
Al Comitato preparatorio per l'organizzazione internazionale dei profughi, nell'adempimento delle sue finalità si applicano le tariffe telefoniche vigenti per gli uffici dell'Amministrazione dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;468#art-3