Art. 2
In vigore dal 18 mag 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 20 dicembre 1947 per l'Accordo commerciale e per l'Accordo di pagamenti; dal 5 novembre 1947 per il Protocollo concernente le forniture speciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 6 marzo 1948
DE NICOLA
De GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - PELLA - MERZAGORA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 186. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;467#art-2