Art. 1

In vigore dal 18 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: . Piena ed intera, esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi tra l'Italia e la Bulgaria: a) Accordo concernente gli scambi commerciali - Roma, 5 novembre 1947; b) Protocollo concernente le forniture speciali - Roma, 5 novembre 1947; c) Accordo per i pagamenti concernenti gli scambi commerciali - Roma, 5 novembre 1947; d) Scambio di Note per l'entrata in vigore degli Accordi suddetti - Roma, 20 dicembre 1947.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;467#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo