Art. 1
In vigore dal 18 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
.
Piena ed intera, esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi tra l'Italia e la Bulgaria:
a) Accordo concernente gli scambi commerciali - Roma, 5 novembre 1947;
b) Protocollo concernente le forniture speciali - Roma, 5 novembre 1947;
c) Accordo per i pagamenti concernenti gli scambi commerciali - Roma, 5 novembre 1947;
d) Scambio di Note per l'entrata in vigore degli Accordi suddetti - Roma, 20 dicembre 1947.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;467#art-1